Infatti, l'articolo 5 del succitato decreto recita: i dispositivi (maniglioni antipanico, ndr) non muniti di marcatura CE [...] sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Essendo il DM entrato in vigore con la gazzetta ufficiale del 15 Febbraio 2005, il termine dei 6 anni risulta in scadenza. La sostituzione dei maniglioni non marcati CE, che comunque interessa qualunque attività lavorativa, ha un forte interesse per quei locali assoggettati alla pratica del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), che non potrà essere rilasciato/rinnovato se non si dimostrerà di essere dotati di porte con dispositivi regolarmente marcati e correttamente revisionati tramite manutenzione programmata.
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