Il D.Lgs. 81/08

Il Decreto Legislativo 81/08 è il Testo Unico per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.

In esso sono contenute e raccolte, in maniera organica, quasi tutte le principali leggi sulla materia che sono state in vigore fino al 2008 (tra cui la celeberrima 626, D.Lgs. 626/94, ormai abrogata).

E' suddiviso in 13 titoli e 52 allegati, dalle disposizioni generali (titolo I) sino all’apparato sanzionatorio e alle disposizioni transitorie finali (titoli XII e XIII). 
 
Questi sono i titoli in cui è suddiviso il decreto legislativo 81/08: 
 

  • Titolo I  Disposizioni generali
  • Titolo II  Luoghi di lavoro
  • Titolo III  Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI
  • Titolo IV  Cantieri temporanei o mobili
  • Titolo V  Segnaletica di sicurezza
  • Titolo VI  Movimentazione manuale dei carichi
  • Titolo VII  Videoterminali
  • Titolo VIII  Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)
  • Titolo IX  Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni…)
  • Titolo X  Agenti biologici 
  • titolo XI  Atmosfere esplosive
  • Titolo XII  Disposizioni penali
  • Titolo XIII  Disposizioni finali

 
 
 
Campi di applicazione


 
La legge 81/08, rispetto al precedente D. Lgs 626/94, ha esteso gli obblighi e i campi di applicazione. 
Ora infatti interessa:  
•  tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio; 
•  tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati, autonomi e imprese familiari; 
•  per i contratti di somministrazione (D. Lgs. 276/03); 
•  lavoratori a progetto se il lavoro si svolge nel luogo del committente;
•  lavoratori con contratti c.d. "atipici";
•  lavoratori a domicilio.
 

 

I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:

•  valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile); 
•  designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile); 
•  nomina del medico competente; 
•  designazione preventiva dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza; 
•  fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; 
•  richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; 
•  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; 
•  informare prima possibile i lavoratori esposti a rischi gravi; 
•  adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 
•  consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI; 
•  elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
•  comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e fini previdenziali di almeno 3 giorni; 
•  consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
•  adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro; 
•  nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 
•  aggiornare le misura di prevenzione; 
•  comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

Obblighi delle imprese familiari


 
Gli obblighi delle imprese familiari sono: 
•  utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle prescrizione della legge 81/08; 
•  munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle prescrizioni della legge 81/08; 
•  munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto; 
•  redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) (solo per le imprese familiari che operano in cantiere). 
 

Obblighi dei lavoratori autonomi 

Oltre a quanto previsto per le imprese familiari di cui al punto precedente (con esclusione del POS) e in occasione di contratti d’appalto, d’opera e somministrazione (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione)  i lavoratori autonomi devono: 
•  cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività oggetto dell’appalto; 
•  coordinare gli interventi di prevenzione, informandosi reciprocamente con il committente al fine di eliminare i rischi da interferenze.

 
Principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 

La legge 81/08  individua e indica con chiarezza le principali figure che devono occuparsi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Esse sono: 
•  datore di lavoro, lavoratori autonomi e imprese familiari; 
•  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP); 
•  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 
•  Medico Competente; 
•  Addetti alle emergenze (prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso). 
 
 

Il documento di valutazione dei rischi (art. 28 e 29)

Le norme sulla valutazione dei rischi obbligano tutti i datori di lavoro e committenti ad elaborare o rielaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR) con le misure di tutela sono entrate in vigore con la pubblicazione del D.Lgs. 81/08.
 
articolo 28: oggetto della valutazione dei rischi 
•  La valutazione dei rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e  la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a  rischi particolari, tra cui anche quelli allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in  stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. 
•  Il DVR, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione; 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. 
•  Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del D. Lgs. 81/08. 
 
articolo 29: modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
 
L’art. 29 tratta delle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi. Ecco i casi previsti. 
•  Il datore di lavoro effettua la valutazione  ed elabora il DVR in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. 
•  Le attività del punto precedente sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
•  La valutazione ed il DVR devono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità dei due punti precedenti, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,  della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione devono essere aggiornate. 
•  Il DVR ed il DUVRI devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
•  Autocertificazione  (comma 5)  - attenzione alla scadenza del 2012. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) e comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
•  Per le aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle con rischi particolari) è prevista entro il 31 dicembre 2010, l’elaborazione di procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore (a cura della Commissione consultiva permanente per salute e sicurezza sul lavoro). 

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