No, il Documento di Valutazione dei Rischi, nella sua configurazione generale, non ha una "scadenza" stabiltia dalla legge. L'art. 29 comma 3 del D.lgs. 81/08 spiega chiaramente che il DVR deve essere rielaborato solo in determinate situazioni, che ne comportino una revisione. Tra esse, per citarne alcune:
- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro tali da avere influenze sulla salute e sicurezza dei lavoratori
- a seguito di infortuni significativi
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne rilevano la necessità
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
Esistono poi certamente alcune sezioni di un DVR (alcune specifiche valutazioni dei rischi) per le quali sono stabilite precise scadenze. A titolo di esempio:
- rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, ROA ecc.) per le quali vige l'obbligo di aggiornamento al massimo entro 4 anni dalla precedente valutazione
- rischio stress lavoro correlato per il quale vige l'obbligo di aggiornamento al massimo entro 2 anni dalla precedente valutazione
- rischio bilogico e rischio cancerogeno-mutageno, per i quali vige l'obbligo di aggiornamento al massimo entro 3 anni dalla precedente valutazione
AP Group Srl, quando le sarà affidato il ruolo di RSPP esterno, si occuperà per la singola azienda anche della gestione di tutte queste scadenze; l'esperienza dimostra che tali scadenze sono di norma abbondantemente non rispettate quando l'azienda non si affida ad una figura professionale specificatamente dedicata al ruolo di RSPP, esponendo così il datore di lavoro a probabili sanzioni.