D: il Documento di Valutazione dei Rischi ha scadenza? Ogni quanto deve essere rivisto o redatto di nuovo?
R: Il DVR non ha una scadenza fissa prestabilita, ma è un documento dinamico, in continua evoluzione di pari passo con l’attività aziendale. Alla luce di ciò, è necessario che il DVR venga aggiornato in seguito a modifiche dell’attività svolta, in seguito all’introduzione di nuove fasi di lavoro, nuove mansioni, nuovi macchinari, nuovi dipendenti, nuove sostanze chimiche ecc.; in seguito a sostanziali modifiche normative, che impongano nuovi vincoli; in seguito ad infortuni significativi; quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne manifestino la necessità; in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
D: qual è la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro?
R: La somministrazione di lavoro, introdotta dalla Legge Biagi (D.Lgs. 276/03), sostituisce la vecchia tipologia del lavoro interinale. Essa prevede che un’agenzia (“somministratore”) fornisca forza lavoro ad un’azienda pubblica o privata (“utilizzatore”). Secondo quanto indicato anche nelle FAQ del Ministero del Lavoro sul suo sito: “La disciplina applicabile nella fattispecie in esame è quella di cui all’articolo 23, comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina, appunto, la ripartizione degli obblighi di sicurezza tra somministratore e utilizzatore. Ai sensi della norma citata, il somministratore, così come individuato dal comma 1 dell’art. 20 del D. Lgs. n. 276/2003, è tenuto ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e salute connessi con le attività produttive in generale, a formare e addestrare i medesimi all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità della normativa di cui al d. lgs. n. 81/2008, salva diversa previsione del contratto di somministrazione, che può porre tali obblighi a carico dell’utilizzatore. La norma viene altresì richiamata dall’articolo 3, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008, il quale dispone che, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 276/2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore.”
D: quali sono, in generale, i requisiti da verificare nella scelta di un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI)?
R: I DPI devono:
- essere marcati CE;
- essere adeguati ai rischi da prevenire;
- non devono comportare un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Inoltre i DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro [D.Lgs. 81/08, Art. 75] .
D: a partire da quale altezza si considera un lavoro “in quota”?
R: tutte le volte che il piano di calpestio sede del lavoro sia ad un’altezza maggiore di 2,00 metri dal piano campagna, il lavoro è considerato “in quota” [D.Lgs.81/08, Art. 107]
D: quando è necessaria la riunione periodica?
R: la riunione periodica [D.Lgs. 81/08, Art. 35] è obbligatoria annualmente nelle aziende con più di 15 dipendenti. Essa prevede la partecipazione del Datore di Lavoro, del RSPP, del Medico Competente e del RLS. Gli esiti della riunione devono essere verbalizzati.
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