Alcune FAQ della sicurezza! [Prima Parte]

31/08/2010
Autore: Ing. Andrea Ravanelli

FAQ1

Di seguito proponiamo alcune delle domande che più frequentemente ci vengono sottoposte, con relative risposte, a beneficio di tutti.


D: siamo una piccola azienda di pochissimi dipendenti, dobbiamo avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?


R: Sì, la legge parla chiaro. “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.” [D.Lgs. 81/08, Art.47, c. 2]. Il RLS può essere eletto tra i dipendenti oppure può essere esterno e far parte della Rappresentanza Territoriale (RLST). Nel primo caso il RLS deve essere formato con apposito corso base di 32 ore ed aggiornato annualmente; rimane in carica per 3 anni, dopo i quali può essere rieletto; inoltre il nominativo del RLS deve essere comunicato per via telematica all’INAIL all’atto dell’elezione o in caso di cambio del RLS stesso. Nel secondo caso è sufficiente versare all’INAIL un contributo pari a 2 ore annue per lavoratore, per il finanziamento del fondi di cui all’Art. 52 del D.Lgs. 81/08, al fine di avvalersi della figura esterna.

D: quanti Addetti Antincendio ed Addetti al Primo Soccorso bisogna formare? Ogni azienda, anche piccola, ne deve avere?

R: Sì, ogni azienda (indipendente dalla dimensione o dal rischio di incendio valutato per l’attività svolta) deve avere un adeguato numero di Addetti alle Emergenze, regolarmente formati. Il numero di Addetti va da un minimo di 1 ad un massimo non precisato in funzione della tipologia, dimensione, ubicazione dell’attività produttiva. Si consiglia normalmente, non dando chiare indicazioni numeriche la legge, di formare un 20 circa dei dipendenti, a seconda della loro ubicazione seguendo i seguenti criteri di base:

-         avere sempre almeno un addetto presente in azienda, anche in caso di malattie, maternità, ferie ecc.;

-         disporre di un addetto in ogni “porzione” di ambiente di lavoro, studiando il caso specifico con il RSPP o altro esperto.

Il Datore di Lavoro può svolgere la funzione di Addetto al Primo Soccorso e di Addetto Antincendio, previa specifica formazione, solo nelle aziende che impieghino meno di 5 dipendenti.


D: in cosa consistono i corsi di formazione obbligatori delle figure precedentemente elencate?


R: i corsi sono così suddivisi:

        RLS [D.Lgs. 81/08 e D.M. 16/01/1997]: corso base di 32 ore e aggiornamento annuale di 4 ore (aziende con meno di 50 dipendenti) o di 8 ore (aziende con 50 dipendenti o più).

-         Addetto al Primo Soccorso [D.M. 388/2003]: corso base di 12 ore e aggiornamento triennale di 4 ore (per aziende dei gruppi B e C descritti nel decreto); corso base di 16 ore e aggiornamento triennale di 6 ore (per aziende del gruppo A).

-         Addetti Antincendio [D.M. 10/03/1998]: corso base di 4h (attività a rischio incendio basso), 8h (attività a rischio incendio medio) o 16h (attività a rischio incendio elevato).

Tutti questi corsi sono obbligatori, non esistono deroghe, non esistono casi particolari.


D: siamo una piccola azienda, dobbiamo redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?


R: attualmente, fino al 30 Giugno 2012, i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono sostituire il DVR con una autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi [D.Lgs. 81/08, Art. 29, c.5]. Questo non esime il Datore di Lavoro dall’effettiva valutazione dei rischi e programmazione delle necessarie misure di tutela, ma gli consente esclusivamente di non redigere un completo documento di valutazione. Successivamente alla suddetta scadenza, salvo differenti modifiche legislative che possano intervenire, tutte le aziende dovranno possedere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi.

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