Art. 25, comma 1, lettera c) del D.Lvo 81/08:
Il medico competente istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
Ne deriva che le stesse sono conservate dal medico ma di proprietà del datore di lavoro.
Cosa accade all’atto della cessazione del rapporto con il medico competente? Le cartelle devono essere restituite al datore di lavoro che avrà cura di verificare la presenza di tutte le cartelle per le quali stenderà apposito verbale. E’ vietata per legge il passaggio da centro medico ad altro centro medico proprio per evitare errori. Le cartelle vanno riconsegnate al datore di lavoro che avrà cura dopo aver verificato l’elenco di consegnarle al nuovo medico competente. Ricordiamo a tutti che l’inosservanza di dette procedure ha valenza civile e amministrativa
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