Si riporta una lista da utilizzare come guida per l’acquisizione di questi dati. La lista può essere orga- nizzata secondo lo schema che si ritiene più opportuno e modulata di volta in volta in funzione delle caratteristiche del cliente che ha contattato il MC.
Per gli stessi motivi è opportuno acquisire alcuni documenti essenziali prima dell’assunzione dell’in- carico, come da elenco non esaustivo:
in allegato SCHEDA 2_AC.
2. L’OFFERTA
Una volta verificato che una collaborazione soddisfa entrambe le parti è possibile, in genere spetta al medico presentare un’offerta per i propri compensi o, in alternativa, valutare la convenienza di una proposta proveniente da un intermediario tipo società di servizi o, più raramente, dal cliente stesso.
L’offerta deve valorizzare tutte le prestazioni del MC e quindi i compiti collaborativi, partecipativi e
relazionali che la normativa pone a suo carico oltre alle varie prestazioni di sorveglianza sanitaria.
A tale proposito, in premessa, è opportuno chiarire nell’offerta che tutti i compiti e le prestazioni ri- portati sono la “job description” dell’attività del MC risultante dalle disposizioni di cui all’articolo 25 (Obblighi del Medico Competente), 40 (Rapporti del Medico Competente con il Servizio sanitario na- zionale) e 41 (sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08.
Le modalità contrattuali di definizione dei compensi sono molto diversificate, ma sostanzialmente
riconducibili a schemi in uso da molto tempo:
Qualunque sia la forma di pagamento, che tuttavia non è affatto indifferente nel definire il modello di MC, il problema del MC è quello di definire in fase di offerta quanto tempo sia necessario per gestire nella sua interezza il cliente e poi calcolare un compenso annuale fondato sulle ore necessarie. Il compenso sarà poi corrisposto in accordo con il cliente nei modi più opportuni.
È sempre molto importante per il MC capire a quale fascia di mercato rivolgersi: è inutile offrire a prez- zi elevati una prestazione di alta qualità a un DL a cui la qualità non interessa minimamente e vuole solo le firme, come al contrario è sprecato offrire prezzi miserrimi per prestazioni di qualità.
In allegato
alcuni esempi di calcolo del tempo necessario all’attività del MC, secondo alcuni metodi istituzionali o proposti dalle associazioni professionali. riconosciuti dalle comunità s
La valutazione dell’impegno temporale, pur rilevante, non è certo l’unico fattore d considerare nell’of- ferta.
Alcune variabili possono condizionare fortemente l’impegno del Medico Competente:
plessità aziendale e quindi più onerosi rispetto alla mera applicazione delle norme;
professione, visti gli ultimi orientamenti normativi. Non è questo l’ambito per entrare nel dettaglio di
una discussione che resta molto aperta, ma ci sembra corretto indicare come ragionevole e dignitoso un compenso pari a almeno 100-150 €/ora, con un compenso minimo forfettario per le micro imprese di almeno 500€/anno.
L’interesse del MC per il cliente ovviamente non è solo strettamente economico, diversi altri fattori
possono influire sull’offerta:
Le forme di pagamento migliori per il medico sono quelle forfettarie / annue o a quota capitaria / an- nua per lavoratore, in quanto garantiscono meglio la figura del MC come collaboratore del DL e come consulente sanitario globale, e non solo per la mera applicazione formale delle norme.
Purtroppo sono anche quelle meno accettate dagli acquirenti in quanto sono per il cliente di più dif- ficile giustificazione a budget in quanto non riferibili direttamente alle prestazioni rese.
Per questo le forme prevalenti sono quelle a prestazioni o miste che purtroppo valorizzano il “visi- tificio” mettendo in concorrenza tra loro i MC, con facile vittoria di chi lavora su alti volumi e bassa qualità.
Regole particolari meritano i rapporti con le società di servizi e gli studi associati.
In genere sembra eticamente corretto che il MC riconosca una quota alla società per i servizi che que- sta rende al medico (ricerca e gestione del cliente, gestione amministrativa e fiscale, gestione delle agende e altri servizi di segreteria, ecc.).
La formula più semplice sarebbe quella di definire quale parte del compenso va riconosciuta alla so- cietà, in modo simile a quello che accade per le altre specialità negli studi polispecialistici, con quote che possono variare dal 20 al 50% a seconda del cliente, delle spese di gestione sostenute, dell’uso delle strumentazioni e degli studi, ecc.). Ciò non avviene quasi mai, perché le società non vogliono assolutamente cedere nulla del rapporto con il cliente e spesso pongono severe norme di non con- correnza di dubbia liceità.
Un poco più frequente, ma sempre con scarso successo, è un legame contrattuale diretto del MC con il DL e il cliente fornito dal centro servizi (di cui questi non vuole sapere nulla), ma con l’obbligo con- trattuale del MC di servirsi delle prestazioni del centro.
Accettata l’offerta, è opportuno che venga stipulato un regolare contratto che regolamenti con cura
prestazioni, compiti e responsabilità di entrambe le parti.
Spesso il cliente o il centro servizi offrono, o meglio impongono, format contrattuali predisposti dai servizi legali e derivati da altre forme di collaborazione intellettuale che nulla hanno a che fare con la medicina occupazionale; di conseguenza questi contratti presentano altrettanto spesso lacune o peggio clausole capestro per il MC.
Dovendo “subire” un contratto imposto, è buona norma che il MC si avvalga di una consulenza legale prima di firmare.
Il contratto è fondamentale perché:
Qui di seguito si cercherà di fornire alcune indicazioni per la proposta di un contratto che risponda alle esigenze di tutela del MC ma anche del cliente.
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