- Valutazione dello stress lavoro-correlato
- Aggiornamento e/o elaborazione del “nuovo” Documento di Valutazione dei Rischi che deve avere data certa
- Estensione della presenza del RLS (Rappresentante interno dei Lavoratori per la Sicurezza) o dei RLST (Rappresentanti sindacali territoriali dei lavoratori per la sicurezza) in ogni realtà lavorativa, con l’obbligo di comunicazione del nominativo all’INAIL
- Redazione del documento DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) quando presso l’Azienda/Ente è presente personale esterno in appalto per più di 2 giorni lavoratori consecutivi
- Effettuazione delle visite d’idoneità alla mansione specifica, in fase preassuntiva e a fine rapporto
- Introduzione di modelli organizzazione e di gestione della sicurezza
- Responsabilità del Datore di Lavoro per mancato invio dei lavoratori al Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria allo scadere dell’idoneità
- Corsi di aggiornamento obbligatori per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (anche se Datore di Lavoro), Medico Competente; annuale per RLS; triennale per addetti al primo soccorso.
Alcune sanzioni
Mancata valutazione dei rischi o valutazione non conforme |
Art. 17, comma 1, lettera a)
Art. 28, comma 2, lett. a),b),c)d)
Art. 29, comma 1,4 |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 6.600 euro |
Mancata nomina RSPP |
Art. 17, comma 1, lettera b) |
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro |
Mancata nomina Medico Competente |
Art. 18, comma 1, lettera a) |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Mancata designazione dei lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio |
Art. 18, comma 1, lettera b) |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro |
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione |
Art. 26, comma 1, lettera a) |
Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Mancata fornitura ai lavoratori dei necessari ed idonei Dispositivi di Protezione Individuale |
Art. 18, comma 1, lettera d) |
Arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro |
Lesioni gravi (oltre 40 giorni di prognosi) o gravissime sino ad Omicidio colposo in assenza di Documento di Valutazione dei Rischi così come previsto dal D.Lgs. 81/08 |
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Sanzione pecuniaria da 64.000 a 1.500.000 euro |
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